Ai sensi dell’art. 281, comma 3 della Costituzione, viene dichiarata incostituzionale, per violazione dell’art. 20, commi 1 e 4 della Costituzione, la norma di cui all’art. 24, comma 5, lett. a) della L. n. 34 del 29 luglio 2004, secondo la quale il termine processuale interrotto, a causa della presentazione di una domanda di apoio judiciário, ricomincia a decorrere dalla notificazione della designazione al difensore nominato, quando tale nomina non è stata ancora notificata al richiedente apoio judiciário,
e, quindi, dallo stesso conosciuta. Infatti, tale interpretazione fissa la cessazione dell’effetto interruttivo in un momento in cui il richiedente apoio judiciário non è ancora in grado di avvalersi degli strumenti processuali in sua difesa, in condizioni di parità con altri soggetti non
economicamente svantaggiati, e ciò è in contrasto con il diritto a un equo processo e con il diritto di accesso alla giustizia.