L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può revocare la concessione della ricevitoria del lotto e del gioco secondo le clausole pattuite nel disciplinare del rapporto di concessione stipulato tra Agenzia e Concessionario . Nello specifico la revoca può essere disposta quando il concessionario non provveda al versamento dei proventi entro cinque giorni dal ricevimento della lettera Raccomandata A.R. con la quale viene intimato l’adempimento e, altresì, quando, per tre volte nel corso di un biennio, è stato ritardato il versamento dei proventi del gioco ed il quarto ritardo si sia verificato entro un mese da quello precedente.
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