In occasione delle disposizioni straordinarie per le udienze telematiche da svolgersi durante l’emergenza sanitaria, il Consiglio di Stato ha rilevato che laddove emergesse, in sede di appello, un profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti rilevabile d’ufficio, che non è stato possibile indicare alle parti all’udienza pubblica – essendo stata tale udienza svolta in forma telematica senza la partecipazione dei difensori, ai sensi dell’art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 conv. nella legge 27 aprile 2020 n. 24, che ha previsto il passaggio “in decisione senza discussione orale” – si deve fare applicazione della disposizione dell’art. 73 comma 3 seconda parte c.p.a., dettata per la ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione, per cui “il giudice riserva la decisione e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”. |