Viste le misure governative adottate in materia di amministrazione della giustizia amministrativa, per far fronte alla pandemia, la fissazione di una camera di consiglio in periodo ricompreso fra il 6 e il 15 aprile 2020 per la discussione dell’istanza cautelare, a seguito di adozione di un decreto monocratico ex art. 56 c.p.a., rientra nel regime di cui al terzo periodo dell’art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 e, pertanto, la trattazione collegiale dell’istanza cautelare non può essere rinviata su richiesta dall’appellante.
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