L’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’ottenimento di un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante prima del decorso di un periodo ininterrotto di cinque anni di soggiorno, le condizioni relative al fatto di avervi svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e di avervi soggiornato in via continuativa per oltre tre anni si applicano a un lavoratore che, al momento in cui cessa la sua attività, ha raggiunto l’età prevista dalla legislazione di tale Stato membro per far valere i suoi diritti a una pensione di vecchiaia.
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