La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sull’intervento attivo del terzo nel fine vita (Corte costituzionale, sent. 25 luglio 2025, n. 132)

Con la sentenza n. 132 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di
costituzionalità dell’art. 579 del Codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli
artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. In particolare, il Tribunale di Firenze ha censurato l’art. 579 del
Codice penale, che punisce il reato di omicidio del consenziente, nella parte in cui non esclude la
punibilità di chi, sussistenti le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, attui
materialmente la volontà del malato il quale, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione
idonea, non possa procedervi in autonomia.
Secondo il rimettente, la punibilità della condotta del terzo impedirebbe al malato di attuare la
propria scelta di fine vita per il dato meramente accidentale dell’incidenza della patologia sull’uso
degli arti, venendosi in tal modo a determinare un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai
pazienti che tale uso abbiano conservato e producendosi altresì una lesione del diritto del malato
all’autodeterminazione.
Nel dettaglio, il Tribunale di Firenze è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso per provvedimento
d’urgenza tramite il quale una persona affetta da sclerosi multipla, trovandosi nelle condizioni
indicate nella sent. n. 242 del 2019 per l’accesso al suicidio medicalmente assistito (come verificate
dall’azienda sanitaria territorialmente competente), versava nell’impossibilità di procedere
all’autosomministrazione del farmaco letale (in quanto priva dell’uso degli arti e non essendo
reperibile sul mercato la strumentazione necessaria all’attuazione autonoma del suicidio assistito).
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze,
chiamato ad accertare che il diritto di autodeterminazione in materia di fine vita includa la
possibilità di scegliere la somministrazione del farmaco da parte di terzi, perché «il giudice a quo
non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo
di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti».
Per i giudici costituzionali l’ordinanza di rimessione si è espressa sul punto con esclusivo richiamo
all’interlocuzione intercorsa con l’azienda sanitaria locale, essendosi il giudice a quo arrestato a una
«presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario
regionale», mentre avrebbe dovuto coinvolgere «organismi specializzati operanti, col necessario
grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di sanità, organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale».
La Corte ha precisato che ove tali dispositivi potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente
correlati allo stato di sofferenza della paziente, questa «avrebbe diritto ad avvalersene».

Redazione Autore