Qualora l’aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell’annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato-base, ritenuta la pena quale risultante dall’applicazione delle circostanze ed aggravanti e dalla comparazione delle stesse ex art. 69 c.p.
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