L’articolo 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 141 CE) deve essere interpretato nel senso che esso osta, in assenza di una giustificazione obiettiva, a che un regime pensionistico adotti, per porre fine a una discriminazione contraria a tale disposizione, derivante dalla fissazione di un’età normale di pensionamento differenziata secondo il sesso, una misura che uniforma retroattivamente l’età normale di pensionamento degli affiliati a tale regime al livello di quella delle persone della categoria precedentemente svantaggiata, per il periodo compreso tra l’annuncio e l’adozione di tale misura, anche qualora tale misura sia autorizzata dal diritto nazionale e dall’atto costitutivo di tale regime pensionistico. |