È legittimo il referendum consultivo sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare sulla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre. Le valutazioni di opportunità, d’altronde, rimangono estranee al giudizio di legittimità che solo compete al giudice amministrativo e che appartengono piuttosto alla responsabilità delle competenti istanze politiche e normative. In ragione dell’oggetto e dei limiti costituzionali della giurisdizione amministrativa (art. 113 Cost.), infatti, il giudice esercita solo il sindacato di legittimità degli atti amministrativi e non può che lasciare le scelte politiche ai soggetti politicamente responsabili, incluse le popolazioni interessate quando possono esprimersi mediante istituti di democrazia diretta. È a quelli, in coerenza con il fondamentale principio democratico, che compete la scelta sostanziale, al giudice spetta solo di valutare se il procedimento seguito presenta i vizi di legittimità che gli sono denunciati. A tal proposito, è di particolare competenza legislativa regionale ai sensi dell’art. 133, secondo comma, Cost. di, «sentite le popolazioni interessate», «istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni»: dove l’obbligo di sentire le popolazioni interessate, presupposto della legge regionale, esprime un generale principio di garanzia dell’autodeterminazione popolare nei confronti della stessa regione, per quanto si tratti di parere obbligatorio ma non vincolante |