La parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni entro il termine di legge ha comunque la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni di un’altra parte, poiché il termine perentorio per il deposito della suddetta lista è stabilito a pena di inammissibilità dall’art. 468, comma 1, c.p.p. solo per la prova diretta e non per quella contraria.
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