Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato, allorquando, nella fase dell’esecuzione, tra i reati unificati ex art. 81, comma 2, c.p.p. ve ne siano alcuni giudicati con il rito abbreviato, la riduzione di pena a norma dell’art. 442, comma 2, c.p.p., deve precedere e non seguire la somma degli addendi della sanzione finale da irrogare per il reato continuato.
venerdì, Ott 16, 2026
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