Con la decisione in oggetto, la Corte EDU si è pronunciata sui ricorsi presentati contro la Federazione Russa da parte del Partito Democratico unito Russo, della sua sezione regionale e di due cittadini russi per violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1 alla Convezione EDU, in combinato disposto con l’art. 13. Nella specie, i ricorrenti hanno denunciato l’inadeguatezza delle indagini svolte dalle autorità nazionali sulle accuse di gravi irregolarità che si sarebbero verificate in occasione delle elezioni per la Duma di Stato della Federazione Russa, tenutesi il 4 dicembre 2011; in particolare, i ricorrenti lamentavano che numerose infrazioni sarebbero state riscontrate nelle operazioni di conteggio dei voti, tabulazione e comunicazione dei risultati ottenuti nella competizione elettorale e che le autorità giudiziarie nazionali non avessero garantito un effettivo controllo giurisdizionale sulle violazioni denunciate. Ritenuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle doglianze, la Corte EDU – in aderenza ai principi consolidatasi nell’evoluzione della propria giurisprudenza in materia – ha dapprima valutato il tenore delle accuse mosse dai ricorrenti, verificando la serietà delle denunce presentate alle autorità nazionali contro i brogli elettorali, per poi passare a indagare l’adeguatezza degli accertamenti compiuti in sede giurisdizionale sulla validità dei risultati elettorali. Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo nulla hanno obiettato circa la gravità delle affermazioni sostenute dai ricorrenti, piuttosto ritenendo l’insufficienza dell’operato dei giudici nazionali i quali avrebbero omesso di esaminare il merito delle questioni, ignorando gli elementi probatori che indicassero gravi e diffuse violazioni degli obblighi procedurali e di trasparenza del sistema elettorale. Ne consegue che, a giudizio della Corte, i giudici nazionali abbiano mancato di assicurare garanzie idonee e sufficienti contro la denunciata, grave violazione dei diritti elettorali, in contrasto con la previsione contenuta all’art. 3 del Protocollo n. 1 alla Convezione EDU che mira ad assicurare la democraticità delle elezioni. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato la fondatezza dei ricorsi presentati contro la Federazione Russa e, per l’effetto, condannato lo Stato convenuto al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti.
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