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> Blog > Giurisprudenza > Corte costituzionale > Anno 2021 > La Corte Costituzionale si pronuncia sul divieto di prevalenza dell’attenuante del “fatto di lieve entità” (Corte Costituzionale, sent. 14 luglio 2021, n. 143)
Anno 2021Corte costituzionaleGiurisprudenza

La Corte Costituzionale si pronuncia sul divieto di prevalenza dell’attenuante del “fatto di lieve entità” (Corte Costituzionale, sent. 14 luglio 2021, n. 143)

Di
Redazione
Pubblicato: 22 Settembre 2021
3 Min di lettura
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La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte di cassazione nel corso di un giudizio concernente la determinazione della pena applicata a cinque imputati di sequestro di persona a scopo di estorsione, nell’ambito di un più ampio contesto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte di assise d’appello, diversamente dal giudice di primo grado, aveva riconosciuto in favore degli imputati la circostanza attenuante del “fatto di lieve entità” poiché il sequestro di uno degli associati che non aveva versato il ricavato della vendita della droga si era protratto solo per poche ore. Tuttavia, nel determinare la pena dei cinque imputati, la Corte d’appello aveva diversificato le posizioni: per due imputati non recidivi, l’attenuante era stata ritenuta prevalente sull’aggravante del numero di persone, con la conseguente, rilevante, diminuzione della pena complessiva rispetto a quella inflitta in primo grado. Nei confronti degli altri tre imputati, invece, l’attenuante era stata ritenuta equivalente all’aggravante della recidiva reiterata in virtù dell’articolo 69, quarto comma, del Codice penale. Di qui la conferma della pena di 20 anni di reclusione, inflitta in primo grado.
Nella sentenza la Corte pone in rilievo che la funzione dell’attenuante del “fatto di lieve entità” «consiste propriamente nel mitigare – in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa, entità del danno o del pericolo) – una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale». La sentenza ribadisce il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto, che risulterebbe vanificato da una «abnorme enfatizzazione» della recidiva, indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo.
Per la Corte anche se recidivi reiterati, gli imputati del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione potranno beneficiare, se “il fatto è di lieve entità”, della riduzione fino a un terzo della pena. È infatti incostituzionale la norma che vieta di considerare prevalente, rispetto all’aggravante della recidiva reiterata, l’attenuante del “fatto di lieve entità” impedendo così di applicare una pena adeguata e proporzionata alla differente gravità del fatto-reato. La Corte costituzionale per questi motivi ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 69, quarto comma, del Codice penale nella parte in cui stabilisce che l’attenuante del “fatto di lieve entità” non possa prevalere sulla recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del Codice penale. La norma censurata contrasta con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e vanifica la funzione mitigatrice della pena.

C.C. 143 2021Scarica

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