La CEDU si è pronunciata sul caso della Sig.ra Cesarin che ha sostenuto che la condanna a rimborsare l’INPS, per le somme ricevute a titolo di garanzia salariale, violava l’art. 1 del prot. n. 1 Conv. Le somme che riceveva dall’INPS a titolo di indennità compensativa erano dovute alla domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, al tempo insegnante, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’istruzione e dell’INPS stesso. La ricorrente ha fatto valere anche la sua posizione economica e le sue condizioni di salute sostenendo che il rimborso richiesto dall’INPS, a quasi dieci anni dall’inizio del pagamento, ha avuto un impatto decisivo sulla sua pensione mensile ( ca. 1200,00 €) alla quale devono essere detratte le spese per le cure mediche e per il mutuo. Per il governo italiano l’azione di recupero delle somme contestate è conforme all’art. 1, Prot. 1 Conv. La Corte per prima cosa ha evidenziato che l’errore è stato commesso dall’INPS e che i pagamenti susseguendosi per un periodo di tempo molto lungo hanno indotto a ritenere che fossero stabili e destinati ad essere definitivi. I giudici hanno inoltre sottolineato che la somma richiesta rappresentava una parte significativa del reddito della ricorrente, pertanto hanno affermato che i tribunali nazionali nel pronunciarsi sull’azione di recupero non hanno tenuto conto né della situazione economica né delle condizioni di salute della ricorrente. In conclusione la Corte ha ritenuto che, date le particolari circostanze del caso, l’interferenza subita dalla ricorrente era sproporzionata poiché, da sola, doveva sopportare l’errore dell’amministrazione. Di conseguenza c’è stata una violazione dell’art. 1, Prot. 1 Conv.
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