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Reading: La CEDU su obiezione di coscienza (CEDU, sez. V, sent. 17 ottobre 2019, ric. n. 14604/08)
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> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > anno 2019 > La CEDU su obiezione di coscienza (CEDU, sez. V, sent. 17 ottobre 2019, ric. n. 14604/08)
anno 2019Corte EDUGiurisprudenza

La CEDU su obiezione di coscienza (CEDU, sez. V, sent. 17 ottobre 2019, ric. n. 14604/08)

Di
Redazione
Pubblicato: 29 Ottobre 2019
3 Min di lettura
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La Corte Edu si pronuncia sul caso di alcuni cittadini azeri che, per motivi religiosi, avevano opposto il proprio rifiuto a prestare servizio militare e per questo erano stati condannati alla reclusione. Dopo aver esaurito le vie interne avverso tali sentenze di condanna, essi avevano adito la Corte Edu invocando la violazione dell’art. 9 (diritto alla libertà di coscienza, pensiero e religione).

I Giudici di Strasburgo dopo aver osservato che il rifiuto dei ricorrenti di prestare servizio militare era stato fondato su ferree convinzioni religiose, in conflitto serio ed insuperabile con tale obbligo, hanno ribadito che la libertà di pensiero, coscienza e religione è uno dei cardini di una “società democratica” ai sensi della Convenzione. Tale libertà presuppone, tra l’altro, la libertà di aderire, o non aderire, ad una religione e il diritto di decidere se praticarla o meno. Inoltre, la Corte, ricordando la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui è riconosciuto agli Stati parti un certo margine di apprezzamento per valutare l’esistenza e l’estensione della necessità di interferenze con tale libertà, ha rilevato come il proprio compito, in questo caso, fosse verificare se le misure adottate a livello nazionale fossero giustificate in linea di principio e proporzionate.

La Corte si è soffermata sul fatto che quando l’Azerbaigian aveva aderito al Consiglio d’Europa si era impegnato a far emanare, entro due anni dalla sua adesione, una legge sul servizio civile alternativo a quello militare, in conformità alla normativa europea standard, ma anche alla stessa Costituzione azera, che all’art. 76 § 2 autorizza le persone con convinzioni religiose incompatibili con lo svolgimento del servizio militare attivo a svolgere servizio alternativo a tale servizio obbligatorio.

Ebbene, nonostante tutto ciò, nessuna legge in tale direzione era stata ancora emanata.
Ecco, dunque, che i procedimenti penali attivati nei confronti dei ricorrenti, nonché le successive condanne alla reclusione di medesimi erano frutto dell’omessa previsione in Azerbaigian di un servizio civile alternativo a quello militare. In ciò i giudici di Strasburgo hanno ravvisato un’interferenza non necessaria in una società democratica, in quanto l’omissione di tale intervento legislativo costituiva inadempimento dello Stato ai propri obblighi di consentire ai ricorrenti, ma più in generale a tutte le persone che versino nella stessa situazione, di beneficiare del diritto all’obiezione di coscienza.

CEDU, 17 ottobre 2019, ric. n. 14604-08Scarica

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