È legittimo il provvedimento di ripetizione di emolumenti accessori indebitamente percepiti da un militare della Guardia di Finanza – quale atto doveroso che non richiede specifica motivazione – essendo sufficiente all’assolvimento dell’onere della prova, che grava sull’amministrazione, il contenuto del verbale di constatazione redatto in seguito a verifica ispettiva, il quale ha valore fidefacente.
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