Il Consiglio di Stato interviene in tema di rimodulazione di incentivi alla produzione di energia elettrica (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 20 febbraio 2026, n. 1357)

In materia di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di cessazione dal servizio non determina automaticamente il pieno ripristino del rapporto di impiego in tutte le sue componenti giuridiche ed economiche, ma costituisce la premessa per la successiva ricostruzione della posizione del dipendente mediante l’adozione di specifici provvedimenti amministrativi di ottemperanza, attraverso i quali l’amministrazione conforma lo stato giuridico ed economico del rapporto secondo gli effetti derivanti dal giudicato.
Ne consegue che, qualora l’amministrazione abbia provveduto a tale ricostruzione e il relativo assetto del rapporto si sia consolidato all’esito dei rimedi giurisdizionali o para-giurisdizionali esperiti avverso gli atti adottati in sede esecutiva, non è consentito utilizzare l’azione risarcitoria per conseguire indirettamente un’estensione degli effetti giuridici ed economici del rapporto oltre i limiti temporali e sostanziali definitivamente stabilizzati.
In tale prospettiva, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale fondata sulla mancata corresponsione degli emolumenti relativi a un periodo non ricompreso nella ricostruzione del rapporto operata dall’amministrazione si configura come strumento volto ad aggirare il consolidamento degli atti adottati in sede di esecuzione del giudicato.
Quanto al danno non patrimoniale, anche quando esso sia prospettato quale conseguenza della lesione di diritti fondamentali della persona derivante dall’illegittima estromissione dal servizio, esso non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato mediante l’indicazione puntuale degli elementi costitutivi del pregiudizio sofferto, non essendo sufficiente il mero richiamo all’illegittimità del provvedimento amministrativo previamente annullato.

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