Il Consiglio di Stato interviene in tema di rimodulazione di incentivi alla produzione di energia elettrica (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3 febbraio 2026, n. 895)

In materia di sottrazione di fondi agricoli all’attività venatoria ex art. 15, comma 4, l. 11 febbraio 1992, n. 157, il Consiglio di Stato ha affermato che la normativa statale realizza direttamente il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla pianificazione faunistico-venatoria e i diritti fondamentali del proprietario, segnatamente il diritto di proprietà e la libertà di coscienza. In tale contesto, la richiesta di sottrazione del fondo costituisce esercizio dello ius excludendi del proprietario ed è accoglibile in via generale, salvo che la sottrazione risulti concretamente ostativa all’attuazione del piano faunistico-venatorio, mentre le ulteriori ipotesi concernenti colture specializzate o attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale configurano fattispecie di tutela rafforzata.
È pertanto illegittima la disciplina regionale secondaria che, attraverso una restrizione non prevista dalla legge, qualifichi come tassativi i casi di sottrazione e li subordini integralmente alla verifica di compatibilità con il piano, alterando il bilanciamento già operato dal legislatore nazionale e comprimendo indebitamente l’ambito di esercizio dei diritti fondamentali coinvolti, in violazione del principio di legalità sostanziale.
Ne consegue che le ragioni etiche o morali addotte dal proprietario, sebbene non tipizzate, non possono essere considerate irrilevanti, dovendo l’amministrazione limitarsi a verificare, con motivazione puntuale e non meramente assertiva, l’effettiva e concreta incidenza ostativa della sottrazione rispetto agli obiettivi della pianificazione faunistica.

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