Il Consiglio di Stato interviene in tema di ordinanze contingibili e urgenti e bilanciamento tra interessi di rilievo costituzionale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 gennaio 2026, n. 190)

In materia di tutela paesaggistica e ambientale, l’adozione da parte del sindaco di ordinanze contingibili e urgenti, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, non consente di derogare in modo generalizzato al sistema dei vincoli paesaggistici e culturali, né di eludere le competenze delle autorità preposte alla tutela ambientale. Il principio di integrazione delle tutele – riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del T.F.U.E.), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006) ‒ impone, infatti, che l’azione amministrativa persegua un bilanciamento sistemico tra la salvaguardia della pubblica incolumità, la tutela dell’ambiente e la protezione del paesaggio, senza che alcuno di tali interessi, ancorché costituzionalmente garantiti, possa assumere carattere assoluto o ‘tirannico’. I giudici di Palazzo Spada hanno avuto modo di precisare che la tutela del paesaggio, inteso quale valore culturale unitario e identitario, si fonda su valutazioni tecnico-specialistiche riservate alle autorità competenti, rispetto alle quali l’amministrazione comunale non può intervenire in maniera suppletiva con apprezzamenti discrezionali privi di adeguato supporto tecnico, né tantomeno con interventi dissonanti rispetto ai procedimenti ordinari di autorizzazione paesaggistica. Ne discende che, ove dalla condotta dell’amministrazione emergano profili di responsabilità amministrativo-contabile, sia in relazione all’uso delle risorse pubbliche per iniziative giudiziarie infondate, sia in relazione ai costi derivanti dal ripristino di danni arrecati al patrimonio paesaggistico, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti quale espressione dei poteri di collaborazione istituzionale a tutela dell’interesse pubblico.

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