L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il beneficiario di una sovvenzione dell’Unione europea concessa nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, deve disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione dotata di forza esecutiva dell’autorità di gestione di un programma sostenuto da fondi dell’Unione che gli ingiunge di rimborsare tale sovvenzione. L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dev’essere interpretato nel senso che la possibilità, per il beneficiario di una sovvenzione dell’Unione europea, da un lato, di contestare in via incidentale una decisione dotata di forza esecutiva che gli impone di rimborsare tale sovvenzione nell’ambito di un’azione proposta dinanzi a un giudice civile al fine di far dichiarare l’illegittimità di una decisione che dispone la revoca di detta sovvenzione e, dall’altro, di chiedere, nell’ambito di tale azione, l’adozione di provvedimenti provvisori al fine di sospendere l’esecuzione di tale decisione, costituisce un ricorso giurisdizionale effettivo.
venerdì, Ott 16, 2026
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