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Anno 2024GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato

Ai fini della disciplina in materia di inquinamento acustico i giudici amministrativi discriminano tra locazione turistica breve e attività turistica ricettiva (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 02 ottobre 2024, n. 7913)

Di
Redazione
Pubblicato: 8 Novembre 2024
1 Min di lettura
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L’uso di un immobile che comporti lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo (circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023), con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, è incompatibile con la locazione turistica breve; tale uso determina un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva della struttura, con conseguente assoggettamento, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

Cons.St.7913-2024Download

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