lunedì, Ago 17, 2026
Eventi
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità
PRESENTAZIONE DELLA COLLANA «DIRITTI E INCLUSIONE»
Sovranità condivisa e potestà punitiva

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: Misure di prevenzione a causa della detenzione: la pericolosità sociale va rivalutata anche se il periodo di reclusione è inferiore ai due anni (Corte cost., sent. 24 settembre – 17 ottobre 2024, n. 162)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte costituzionale > Anno 2024 > Misure di prevenzione a causa della detenzione: la pericolosità sociale va rivalutata anche se il periodo di reclusione è inferiore ai due anni (Corte cost., sent. 24 settembre – 17 ottobre 2024, n. 162)
Anno 2024Corte costituzionaleGiurisprudenza

Misure di prevenzione a causa della detenzione: la pericolosità sociale va rivalutata anche se il periodo di reclusione è inferiore ai due anni (Corte cost., sent. 24 settembre – 17 ottobre 2024, n. 162)

Di
Redazione
Pubblicato: 23 Ottobre 2024
4 Min di lettura
Condividi

Con la sentenza n. 162 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art.
14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e precisamente nella parte in cui
prevede che, in caso di sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in
cui l’interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il Tribunale verifica la
persistenza della sua pericolosità sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per
almeno due anni. La Corte ha infatti ritenuto che, in caso di sospensione della misura di
prevenzione a causa della detenzione, la pericolosità sociale del soggetto interessato deve poter
essere sempre rivalutata, anche d’ufficio, dal giudice competente e, fino a tale rivalutazione, la
misura di prevenzione in precedenza disposta dovrà considerarsi sospesa e le prescrizioni da essa
imposte inefficaci. In proposito, i giudici costituzionali sottolineano che, nella materia attigua delle
misure di sicurezza, una consolidata giurisprudenza ha ritenuto incompatibile con il criterio della
ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., l’automatica applicazione di svariate presunzioni assolute di
pericolosità sociale. Analogamente, una presunzione di persistente pericolosità laddove la
sospensione connessa allo stato di detenzione sia inferiore ai due anni, come nel caso di specie,
risulta certamente irragionevole e, altresì, discriminatoria rispetto alla parallela disciplina
attualmente disposta per le misure di sicurezza: non sussiste «alcuna ragione per ritenere che
nell’arco di un intero biennio la personalità di un individuo […] non possa subire significative
modificazioni, quando si tratti di un individuo detenuto in esecuzione di una pena, e dunque
sottoposto a un trattamento che per vincolo costituzionale è finalizzato alla sua rieducazione»:
irragionevolezza ancor più evidente quando la fine della detenzione sia dovuta alla concessione di
misure alternative, che presuppongono una valutazione positiva. La disposizione impugnata
risulta, inoltre, costituzionalmente illegittima in quanto lesiva anche dell’art. 13 Cost., posto che
essa prevede, invece, un meccanismo di tutela giurisdizionale successivo e soltanto eventuale
(perché attivabile soltanto su istanza di parte) su un requisito centrale – quello della pericolosità
dell’interessato – la cui effettiva e persistente sussistenza al momento dell’esecuzione della misura
deve essere considerata, a sua volta, condizione della sua proporzionalità rispetto ai legittimi
obiettivi di prevenzione dei reati, che la misura di prevenzione persegue. D’altra parte, la
subordinazione della rivalutazione della pericolosità alla richiesta dell’interessato fa ricadere su
quest’ultimo gli eventuali ritardi nella decisione del tribunale, restando nel frattempo eseguibile la
misura nei suoi confronti, con conseguente indebita limitazione della sua libertà personale ex art.
13 Cost. Infine, la disciplina censurata viola l’art. 27, co. 3, Cost. in quanto contrastante con il
principio della necessaria finalità rieducativa della pena, partendo dal non condivisibile
presupposto che un trattamento penitenziario in ipotesi protrattosi fino a due anni sia
radicalmente inidoneo a modificare l’attitudine antisociale di chi vi è sottoposto. A tal stregua, la
Corte costituzionale ha dichiarato l’art. 14, comma 2-ter, d. lgs. n. 159/2011 costituzionalmente
illegittimo limitatamente alle parole «se esso (ndr.: lo stato di detenzione) si è protratto per almeno
due anni».

Corte cost., sent. n. 162_2024Download

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà

Mercoledì 27 maggio 2026, ore 15.00 - Aula Magna “A. Clementi”, Edificio “E. Pontieri”, Università…

26 Maggio 2026

L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

10 giugno 2026 - Università di Padova, Sala "Livio Paladin", Palazzo Moroni

7 Maggio 2026

GIURISPRUDENZA

È incostituzionale l’esclusione del vincolo paesaggistico nella realizzazione di impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico (Corte costituzionale, sent. 6 luglio 2026, n. 121)

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La CEDU sull’effettività delle indagini su episodi di violenza motivati da pregiudizio religioso (CEDU, sez. V, sent. 9 luglio 2026, ric. n. 31582/20)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di ripetibilità dei versamenti di denaro sul conto corrente del “convivente” more uxorio (Cassazione Civile, ord. 26 giugno 2026, n. 21881)

Anno 2026Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
16 Luglio 2026

ARTICOLI CORRELATI

Diritti detenuti: parere del garante sul d.l. n. 130 del 2020 (Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Parere reso alla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, 5 novembre 2020)

Parere del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sul decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante…

anno 2020Autorità amministrative indipendentiGiurisprudenza
10 Novembre 2020
Di
Redazione

Legittimità del Comitato di esperti in materia economica e sociale per fronteggiare l’emergenza COVID- 19 (T.a.r. Lazio, Sez. I, dec., 20 aprile 2020, n.2915)

L’istanza cautelare, presentata dal Codacons, di sospensione monocratica del decreto con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha…

anno 2020GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
27 Aprile 2020
Di
Redazione

Legittima l’esclusione delle società in house dalla deroga sugli incentivi fotovoltaici (Corte cost., sentenza 24 febbraio – 11 giugno 2026, n. 103)

Con la sentenza n. 103 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale della esclusione delle società in…

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
16 Luglio 2026
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.