Poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 2023, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103, commi 4, 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020, nella parte in cui non prevede che, laddove il rigetto della dichiarazione di emersione sia dovuta esclusivamente a fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro e per di più laddove il rapporto di lavoro abbia avuto un inizio di esecuzione ma si sia interrotto per l’inadempimento datoriale, al lavoratore vada comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione o un altro titolo corrispondente alla situazione lavorativa che l’interessato riesca a comprovare, l’effetto di tale pronuncia nel giudizio a quo è quello di determinare il rigetto del ricorso.
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