La decisione della Corte EDU ha ad oggetto il ricorso presentato da sette cittadini turchi, i quali hanno lamentato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, in seguito alla registrazione da parte delle autorità della loro corrispondenza nel sistema informatico della Rete giudiziaria nazionale (UYAP). All’epoca dei fatti, i ricorrenti erano detenuti ed avevano più volte presentato istanza affinché tale prassi fosse interrotta tanto con riferimento alla corrispondenza inviata quanto a quella ricevuta. Un analogo caso aveva già occupato la Corte, la quale – anche nel presente giudizio – ha ribadito come tale pratica sia contraria all’articolo 8, poiché la registrazione della corrispondenza dei detenuti nel sistema UYAP non può essere considerata “prevista dalla legge” né può ritenersi giustificata dalle particolari circostanze legate allo stato di emergenza.
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