La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 33, comma 5-ter, lett. b),
del decreto-legge n. 13 del 2023, nella parte in cui non richiede l’acquisizione dell’intesa con la
Regione Puglia, ai fini dell’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma
delle opere infrastrutturali. Inoltre, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale del medesimo articolo, lettera a), numero 2), in riferimento agli artt. 117, terzo e
quarto comma, e 118, primo comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione. Con le
disposizioni citate, infatti, non sono stati esercitati i poteri sostitutivi di cui all’art. 120, secondo
comma, Cost. in quanto non è stato attivato alcun procedimento propedeutico all’esercizio degli
stessi. Si è, invece, realizzata una chiamata in sussidiarietà in quanto lo Stato ha attratto a sé
compiti che incidono su materie rientranti nella competenza legislativa della Regione Puglia, per
soddisfare l’esigenza di un esercizio unitario delle funzioni relative alla realizzazione delle
infrastrutture per lo svolgimento dei Giochi. Tale attrazione di funzioni, in virtù della necessaria
garanzia del principio di leale collaborazione, richiede imprescindibilmente che l’approvazione del
programma delle opere infrastrutturali debba essere preceduta da una intesa tra lo Stato e la
Regione Puglia.