Nell’accogliere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato contro la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il G.I.P. e il G.U.P. del medesimo Tribunale, in relazione all’attività di intercettazione che ha coinvolto, nell’ambito di plurime indagini, il Senatore Stefano Esposito, la Corte costituzionale ha stabilito che, sia nel caso delle intercettazioni “occasionali”, sia in quelli delle captazioni “mirate” e del sequestro di messaggistica WhatsApp, tale attività d’indagine sia stata effettuata senza richiedere le prescritte autorizzazioni (rispettivamente, successiva e preventive) alla Camera di appartenenza (cfr. art. 68, co. 3, Cost.), e pertanto è da ritenersi illegittima. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, la Corte ha annullato la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Torino nei confronti del Sen. Esposito nonché il decreto che dispone il giudizio.
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