Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla rilevanza del giudicato esterno sopravvenuto alla sentenza di primo grado (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2023, n. 3754)

La necessità di garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati comporta che l’eccezione di giudicato non sia sottoposta alle preclusioni (anche documentali) previste per le fasi processuali; l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo.

Redazione Autore