La necessità di garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati comporta che l’eccezione di giudicato non sia sottoposta alle preclusioni (anche documentali) previste per le fasi processuali; l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo.
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