L’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: osta a una normativa nazionale la quale, in virtù della libera scelta della controparte contrattuale, ha l’effetto di escludere dalla tutela contro le discriminazioni, che deve essere offerta in forza di tale direttiva, il rifiuto, fondato sull’orientamento sessuale del soggetto di cui trattasi, di concludere o rinnovare un contratto con quest’ultimo avente ad oggetto la realizzazione di talune prestazioni da parte dello stesso nell’ambito di un’attività autonoma.
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