Le sanzioni tributarie ed amministrative non possono essere trasmesse agli eredi, anche ove si tratti di soprattasse che, per effetto della sostituzione con sanzioni pecuniarie di uguale importo, disposta dall’ art. 26, comma 1 del d.lgs. 472/1997, sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, con la conseguente applicabilità del regime di intrasmissibilità agli eredi. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31420/2022.
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