L’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il giudice nazionale può irrogare a una persona giuridica una sanzione penale per un reato di cui sarebbe responsabile una persona fisica che ha il potere di contrarre obblighi per tale persona giuridica o di rappresentarla, nel caso in cui a quest’ultima non sia stata data la possibilità di contestare la sussistenza di detto reato.
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