Il caso deciso della Corte EDU ha ad oggetto i ricorsi di centotrentacinque cittadini turchi i quali hanno lamentato la violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione. I ricorrenti, in particolare, hanno denunciato la lesione del loro diritto alla libertà e sicurezza nonché la presunta illegittimità della loro detenzione per mancato rispetto delle garanzie procedurali concesse ai membri della magistratura dal diritto interno, essendo stati posti in custodia cautelare all’indomani del tentativo di colpo di stato del 15 luglio 2016 con l’accusa di appartenere a un’organizzazione terroristica. Secondo quanto si legge nell’atto di ricorso le autorità nazionali avrebbero proceduto infatti all’arresto in violazione delle leggi nazionali che disciplinano l’arresto e la custodia cautelare dei membri della magistratura, ritenendo ricorresse un caso di flagranza di reato. La Corte EDU, dopo aver respinto la richiesta di inammissibilità avanzata dal governo turco – e ripreso argomentazioni già svolte in un precedente caso – ha rilevato che la custodia cautelare dei ricorrenti non si è svolta secondo la procedura prescritta dalla legge ai sensi dell’articolo 5 § 1 della Convenzione, e non può dirsi strettamente richiesta dalle esigenze particolari dello stato di emergenza. Al riguardo, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che una interpretazione estensiva della nozione in flagranza di reato non può chiaramente considerarsi una risposta adeguata allo stato di emergenza pertanto – e conclusivamente – la decisione di porre i ricorrenti in custodia cautelare ha violato l’art. 5 § 1 della Convenzione.
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