Il diritto all’indennizzo per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria è riconosciuto solo nel caso in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 27 giugno 2022, n. 20539. Pertanto, non può essere accolta la domanda del ricorrente che deduce l’inefficacia del vaccino somministrato per aver contratto il virus nonostante la vaccinazione.
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