In tema di responsabilità medica, la Corte di Cassazione ha statuito che l’attività del medico chirurgo non può essere limitata all’intervento di cui è stato incaricato ma si estende anche alle informazioni per il doveroso “follow up” prescritto dai protocolli. La perdita di “chance”, ossia la privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, conseguente alla condotta colposa del sanitario, integra evento di danno risarcibile, da liquidare in via equitativa, quando la “possibilità perduta” sia apprezzabile, seria e consistente.
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