Con l’ordinanza del 16 febbraio 2022 n. 5086, la Cassazione ha stabilito che l’ex convivente che abbia partecipato alla costruzione della casa sul terreno di proprietà esclusiva del partner, può agire in giudizio esperendo l’azione di arricchimento senza causa purché le somme erogate non rientrino nella disciplina delle obbligazioni naturali. La regola prevista in materia di accessione (art. 936 c.c.), in base alla quale il proprietario del fondo può decidere di mantenere l’opera realizzata sul suo terreno corrispondendo un’indennità all’autore, trova applicazione soltanto quando l’autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo. Pertanto, la norma non si applica nell’ipotesi in cui le opere siano state realizzate dal convivente che abbia impiegato denaro e tempo libero per la costruzione dell’abitazione comune e non a vantaggio esclusivo del partner.
Post correlati
Utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento (Cass. Pen., Sez. Unite, 18 aprile 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36764)
10 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di proporzionalità del sequestro probatorio (Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36775)
10 Ottobre 2024
Utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione (Cass. Pen. Sez. IV, 28 maggio-21 giugno 2024, n. 24583)
10 Ottobre 2024
Utilizzabilità delle intercettazioni operate mediante captatore informatico, autorizzate in altro procedimento (Cass. Pen. Sez. IV, 20 giugno-27 giugno 2024, n. 25401)
10 Ottobre 2024
Il Consiglio di Stato interviene in tema di esercizio del diritto di critica da parte del personale delle Forze armate (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 23 settembre 2024, n. 7732)
10 Ottobre 2024