La CEDU su libertà di riunione pacifica e pene detentive sproporzionate (CEDU, sez. II, sent. 8 marzo 2022, ric. n. 10613/10)

La Corte Edu si pronuncia sul caso di numerosi ricorrenti che erano stati arrestati, posti in custodia cautelare, perseguiti e condannati per aver organizzato una protesta in un tribunale nel 2003. Si era trattato di una protesta non violenta, con canti, slogan, striscioni, volantini, che aveva
comunque determinato l’annullamento di alcune delle udienze previste per quel giorno e, quindi, interferito con l’ordinata prestazione di un servizio pubblico essenziale. Per tutti i ricorrenti era stata disposta la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione e per alcuni anche ulteriori condanne in quanto membri di un’organizzazione terroristica armata e/o possesso e utilizzo di materiali esplosivi, nonostante l’assenza di prove di alcuna intenzione violenta da parte loro, né del possesso di armi o altro materiale pericoloso al momento del loro arresto. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto, in particolare, che le pene detentive irrogate fossero
sproporzionate in relazione al comportamento tenuto in tribunale, sicché l’interferenza con il loro diritto alla libertà di riunione non era stata “necessaria in una società democratica”. La Corte ha, inoltre, ritenuto che il mancato esame da parte dei tribunali nazionali delle circostanze relative alla presunta rinuncia da parte di tre ricorrenti al diritto ad essere assistiti da un avvocato durante la carcerazione preventiva e l’uso che era stato fatto delle prove ottenute in assenza di un difensore al fine di irrogare loro la condanna, aveva reso il processo nel complesso ingiusto. Di qui l’accertamento della violazione dell’art. 11 (libertà di riunione e di associazione) nei confronti di tutti i ricorrenti, nonché della violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 (c) (diritto a un equo processo/diritto all’assistenza legale di propria scelta) nei confronti di tre dei ricorrenti.

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