Nel caso in esame la Corte EDU ha esaminato una serie di ricorsi avanzati da alcuni cittadini contro il governo ucraino, con i quali si lamentava la violazione dell’art. 3 della Convenzione per effetto della previsione dell’ergastolo senza alcuna prospettiva di rilascio. Tale pena lederebbe, infatti, la testé menzionata disposizione convenzionale, la quale, come noto, proibisce la tortura e il trattamento o pena disumana o degradante e oltre a costituire “un principio fondamentale delle società democratiche” esso vale a garantire il rispetto della dignità umana, imponendo il fine della riabilitazione del condannato. Nella decisione de qua i giudici di Strasburgo, sulla base della pregressa giurisprudenza, hanno ribadito che la Convenzione non vieta la pena dell’ergastolo a coloro che sono condannati per reati particolarmente gravi, come ad esempio l’omicidio. Tuttavia, per essere compatibile con l’articolo 3, la sentenza deve essere riducibile de jure e de facto nel senso cioè che deve esistere sia una prospettiva di rilascio per il detenuto sia una possibilità di revisione della condanna. La revisione, in particolare, deve basarsi sulla valutazione dei motivi che giustifichino la continuazione dell’incarcerazione. L’equilibrio tra tali motivi non è necessariamente statico ma può mutare nel corso della detenzione stessa; cosicché la valutazione originaria potrebbe modificarsi dopo un lungo periodo di reclusione. In questa direzione, nella decisione viene sottolineata e ribadita l’importanza della funzione riabilitativa della pena, assolutamente in linea con le scelte della politica penale europea, con la prassi degli Stati contraenti e con le norme adottate dal Consiglio d’Europa. Sicché non avendo riscontrato alcun fatto o argomento in grado di persuaderla, la Corte EDU ha ritenuto l’ergastolo senza prospettiva di rilascio in contrasto con l’articolo 3 della Convenzione e che, in definitiva, tale sistema è incompatibile con l’obiettivo della riabilitazione.
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