Non va riformata l’ordinanza del T.A.R. Lazio in tema di obbligo di Green pass per il personale docente. Le censure di violazioni della privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il “certificato verde” rilasciato dopo la vaccinazione, infatti, sono contraddette dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito, mentre l’asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone – nella specie gli studenti – il cui “diritto a scongiurare possibili contagi” ha prevalenza perché espressione di una componente della “salute pubblica” a fronte del diritto del docente.
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