La Corte Edu si pronuncia sul caso di una donna che ha lamentato il rifiuto dei tribunali polacchi di concederle l’affidamento del figlio più piccolo a causa del suo orientamento sessuale. I Giudici di Strasburgo hanno osservato che l’orientamento sessuale della ricorrente ed il suo rapporto con un’altra donna erano stati costantemente al centro delle decisioni e presenti in ogni fase del procedimento giudiziario. Questa differenza di trattamento con qualsiasi altro genitore desideroso di avere l’affidamento completo del proprio figlio costituisce una discriminazione ed è contraria alla Convenzione. Di qui la conclusione (con sei voti contro uno) dell’avvenuta violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
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