giovedì, Ago 13, 2026
Eventi
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità
PRESENTAZIONE DELLA COLLANA «DIRITTI E INCLUSIONE»
Sovranità condivisa e potestà punitiva

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La Corte EDU sulla libertà di manifestazione del pensiero per slogan non corrispondenti allo scopo della manifestazione pubblica organizzata (CEDU, sez. III, sent. 20 luglio 2021, ric. n. 16683/17)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2021 > La Corte EDU sulla libertà di manifestazione del pensiero per slogan non corrispondenti allo scopo della manifestazione pubblica organizzata (CEDU, sez. III, sent. 20 luglio 2021, ric. n. 16683/17)
Anno 2021Corte EDUGiurisprudenza

La Corte EDU sulla libertà di manifestazione del pensiero per slogan non corrispondenti allo scopo della manifestazione pubblica organizzata (CEDU, sez. III, sent. 20 luglio 2021, ric. n. 16683/17)

Di
Redazione
Pubblicato: 28 Luglio 2021
4 Min di lettura
Condividi

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso il ricorso presentato da un cittadino russo contro la Federazione Russa, con il quale egli denunciava la violazione del diritto alla libertà di espressione e di riunione nonché del diritto a un processo equo. Stando ai fatti rappresentati nel ricorso, durante una manifestazione pubblica organizzata allo scopo di “attirare l’attenzione dei lavoratori russi sulla necessità di mostrare solidarietà e lottare per i diritti dei lavoratori durante la primavera e la festa del lavoro” il ricorrente, attivista LGBT, pronunciava tramite altoparlante slogan non attinenti allo scopo dell’evento pubblico organizzato e per l’effetto veniva multato per violazione della disciplina prevista dal Codice degli illeciti amministrativi; successivamente, il Tribunale di Mosca confermava tale condanna in appello. Il ricorrente eccepiva che l’ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione e di riunione non avesse alcun fondamento legale, dal momento che la disciplina vigente sugli eventi pubblici non contiene alcun divieto circa la possibilità di gridare slogan non corrispondenti agli obiettivi dichiarati dell’evento pubblico. In aggiunta, il ricorrente osservava come il diritto interno non attribuisse alla polizia il potere di valutare se un certo slogan fosse o meno correlato con gli scopi dichiarati di un evento pubblico stesso. Sulla base di simili eccezioni il ricorrente sosteneva che l’ingerenza non fosse proporzionata agli obiettivi legittimi perseguiti. I tribunali nazionali non avevano effettuato, infatti, un adeguato test di proporzionalità nell’esaminare il caso. Dal canto suo, il Governo russo riteneva l’interferenza con il diritto alla libertà di espressione e di riunione del ricorrente prescritto dalla legge e che tale interferenza fosse finalizzata, più in generale, al perseguimento di uno scopo legittimo necessario in una società democratica. Sotto il profilo dell’esistenza o meno dell’interferenza, la Corte ha rilevato in via preliminare come vi fosse una correlazione tra la condotta del ricorrente e l’applicazione della sanzione amministrativa, pur sottolineando come l’interferenza costituisca una violazione dell’art. 10 CEDU a meno che non sia “prescritta dalla legge”, persegua uno o più degli scopi legittimi di cui all’articolo 10 § 2 e sia “necessaria in una società democratica” per raggiungere tali scopi. Quanto alla portata della menzionata disposizione convenzionale, i giudici di Strasburgo hanno convenuto col ricorrente che tale interferenza non fosse prescritta dalla legge. Sul punto essi hanno ribadito che l’espressione “prescritto dalla legge” richiede che la misura impugnata abbia una base giuridica nel diritto interno. Sicché, nel caso di specie, tale base giuridica non risulta dal diritto nazionale né, come ha sottolineato la Corte EDU, può dedursi dalla disciplina codicistica. Sulla base di simili considerazioni, la Corte ha osservato al Governo di non aver presentato alcuna prova circa la consolidata prassi interna che interpreta il divieto previsto dalla legge sugli eventi pubblici come estensibile a fattispecie come quelle del caso di specie. E, per conseguenza, ha dichiarato la violazione dell’art. 10 CEDU.

CASE OF XXX v. RUSSIA 22 luglio 2021Scarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà

Mercoledì 27 maggio 2026, ore 15.00 - Aula Magna “A. Clementi”, Edificio “E. Pontieri”, Università…

26 Maggio 2026

L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

10 giugno 2026 - Università di Padova, Sala "Livio Paladin", Palazzo Moroni

7 Maggio 2026

GIURISPRUDENZA

È incostituzionale l’esclusione del vincolo paesaggistico nella realizzazione di impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico (Corte costituzionale, sent. 6 luglio 2026, n. 121)

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La CEDU sull’effettività delle indagini su episodi di violenza motivati da pregiudizio religioso (CEDU, sez. V, sent. 9 luglio 2026, ric. n. 31582/20)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di ripetibilità dei versamenti di denaro sul conto corrente del “convivente” more uxorio (Cassazione Civile, ord. 26 giugno 2026, n. 21881)

Anno 2026Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
16 Luglio 2026

ARTICOLI CORRELATI

La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di disapplicazione di una normativa nazionale non conforme al diritto dell’Unione (CGUE, Grande Sezione, sentenza 18 gennaio 2022, C-261/20)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia intercorrente esclusivamente…

Anno 2022CGUEGiurisprudenza
27 Gennaio 2022
Di
Redazione

Jobs Act: la tutela reintegratoria si applica anche per il licenziamento disciplinare (Corte costituzionale, sent. 4 giugno 2024, n. 128)

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015…

Anno 2024Corte costituzionaleGiurisprudenzaSenza categoria
24 Luglio 2024
Di
Redazione

La CEDU sulla violazione del diritto alla protezione dei dati personali (CEDU, sez. II, sent. 25 giugno 2024, ric. n. 23215/21)

Il caso esaminato dalla Corte riguarda la presunta inadempienza delle autorità nazionali nel proteggere il ricorrente dalla raccolta e dall’uso…

Anno 2024Corte EDU
9 Luglio 2024
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.