La Corte Edu si pronuncia sull’accusa di non imparzialità di un collegio arbitrale costituito per risolvere una controversia riguardante un accordo idroelettrico per la produzione di energia elettrica in Albania, stipulato dalla società ricorrente (società registrata in Italia, operante nel settore della costruzione e gestione di centrali idroelettriche ed installazione di impianti a energia rinnovabile) ed ENELPOWER, una società che era stata scorporata dall’ENEL, l’ex azienda elettrica di Stato. In particolare, il problema derivava dalla circostanza che uno dei membri (N.I.) di tale collegio arbitrale era stato nel consiglio di amministrazione di ENEL ed aveva lavorato come avvocato della medesima società. La Corte ha riconosciuto che gli stretti legami di N.I. con ENEL e quindi i collegamenti con ENELPOWER, avevano compromesso l’oggettiva imparzialità del collegio arbitrale, portando alla violazione dell’art. 6 § 1 (diritto a un equo processo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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