Allocazione delle risorse e tutela della salute nella giurisprudenza costituzionale

L’obiettivo del contributo è quello di analizzare il tema dell’allocazione delle risorse sanitarie attraverso la lente delle decisioni che la Corte costituzionale ha assunto in questo campo. L’intreccio delle competenze in materia di determinazione dei livelli essenziali, di coordinamento della finanza pubblica, di equilibrio di bilancio e di tutela della salute è stato fatto oggetto, nella giurisprudenza costituzionale, di peculiari ponderazioni che hanno attribuito a ciascun ambito materiale un peso specifico, di volta in volta differenziato, nelle varie “stagioni” che si sono susseguite e di cui si è cercato di delineare, nel presente contributo, le caratteristiche principali.

Nelle sentenze del Giudice delle leggi degli anni Novanta il contemperamento fra attuazione dei diritti sociali e esigenze della finanza pubblica conduce a definire una “soglia” ragionevole di tutela costituzionale del diritto alla salute anche, e soprattutto, nelle condizioni di scarsità delle risorse.

Successivamente la Corte costituzionale si pronuncia sulla ragionevolezza della riduzione delle risorse sanitarie allocate dallo Stato alle Regioni indicando alcuni fattori che possono giustificare tale intervento di coordinamento della finanza pubblica. Uno fra questi fattori è quello della temporaneità delle operazioni di compressione, mentre l’altro si fonda sul presupposto che l’intervento di coordinamento non possa totalmente – anche se formalmente costituisce un intervento importante di incisione dell’autonomia regionale – comprimere la decisionalità regionale in materia di scelte concernenti la distribuzione delle risorse.

È solo più recentemente che la Corte, recuperando il nesso esistente fra funzioni esercitate e risorse allocate, rilancia nuovamente e con forza l’ineludibile questione della programmazione e delle scelte di priorità che devono essere effettuate in sanità nell’ambito del coordinamento fra i livelli di governo interessati.

This paper is aimed at analysing the issue of the healthcare resources allocation through the lens of the decisions of the Italian Constitutional Court in the field of health protection. The intertwining of competences in matters such as the determination of the essential levels of care, the coordination of public finance, the budget balance and the health protection has been weighted in constitutional decisions which have given specific and differentiated functions to each matter in the various “seasons” whose main characteristics we have tried to outline in the paper.

In the decisions of Constitutional Court of the 1990s, the reconciliation between the implementation of social rights and the needs of public finance leads to the definition of a reasonable “threshold” of constitutional protection of the right to health even, and mostly, in conditions of resources scarcity.

Subsequently, the Constitutional Court ruled on the reasonableness of the reduction of the resources allocated by the State to the Regions, indicating some factors that may justify the statal coordination of public finance. Among these factors we find the temporariness of the compression interventions, while an other requires that the coordination intervention cannot totally – even if formally constitutes an important intervention on regional autonomy – compress the regional decision-making in choices concerning the distribution of resources.

More recently the Italian Constitutional Court, recovering the link between the exercised functions and the allocated resources, relaunches the unavoidable issue of healthcare planning and priority choices in health protection field in the context of coordination between the involved levels of government.