venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La CEDU sulle condizioni dei richiedenti asilo (CEDU, sez. II, sent. 28 novembre 2017, ric. n. 70838/13)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2021 > La CEDU sulle condizioni dei richiedenti asilo (CEDU, sez. II, sent. 28 novembre 2017, ric. n. 70838/13)
Anno 2021Corte EDUGiurisprudenza

La CEDU sulle condizioni dei richiedenti asilo (CEDU, sez. II, sent. 28 novembre 2017, ric. n. 70838/13)

Di
Redazione
Pubblicato: 24 Marzo 2021
5 Min di lettura
Condividi

La Corte EDU si è pronunciata su un caso di confinamento, in condizioni disumane, di una famiglia irariana-afghana al transito di Roszke (confine tra Ungheria e Serbia), in attesa dell’esame della loro richiesta di asilo. Per i ricorrenti le condizioni del loro confinamento erano incompatibili con le garanzie dell’art. 3 Conv. Per il governo i richiedenti asilo nelle zone di transito hanno potuto soddisfare i loro bisogni più elementari in termini di cibo, igiene e di alloggio, e che nessuno è stato lasciato in uno stato di estrema povertà o in una situazione di grave deprivazione. Per la Corte, secondo la consolidata giurisprudenza, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3. Vista la particolarità della situazione, la Corte ha voluto trattare separatamente le doglianze di ogni ricorrente. Per la madre, prima ricorrente, la Corte ha rilevato che la situazione in cui essa si trovava era particolarmente grave in quanto, incinta, avrebbe trascorso quattro mesi vivendo in uno stato di povertà estrema, incapace di soddisfare uno dei bisogni più elementari, mangiare. Per la Corte le autorità nazionali non hanno fornito cibo e per questo motivo la ricorrente si è trovata per diversi mesi in una situazione incompatibile con l’art. 3 Conv. Vi è stata dunque una violazione di questa disposizione. Per i secondi ricorrenti, padre e figli, la Corte ha preso atto della durata del soggiorno di questi, trattenuti per tre mesi e ventisette giorni nella zona di transito. In riferimento a ciò è stata sollevata la questione delle famiglie con i bambini, osservando che le condizioni di vita non erano adeguate per trattenerli in quella zona per prolungati periodi. Vista la giovane età dei bambini e visto lo stato di gravidanza in cui si trovava la mamma, la Corte ha ritenuto che sia stata superata la soglia di gravità richiesta per applicare l’art. 3. Dunque anche in riferimento alla durata della permanenza si è verificata una violazione di tale disposizione. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la loro sistemazione era stata de facto una privazione della libertà per la quale non era stato emesso alcun ordine di detenzione. Il fatto che fossero entrati nella zona di transito di loro spontanea volontà non significava che avessero acconsentito alla reclusione. In riferimento a ciò hanno sostenuto che l’Ungheria, quale stato membro dell’UE, avrebbe dovuto agire in conformità con l’art. 8 della Direttiva sulle condizioni di accoglienza in base al quale gli stati membri non possono trattenere una persona in detenzione per il solo motivo di essere richiedenti asilo. Il governo si è difeso sostenendo che la privazione della libertà trovava base giuridica nella legge ungherese. Per la Corte, nel caso di specie, non c’era una base legale per la detenzione dei ricorrenti. Essa ha inoltre rilevato che la detenzione di ricorrenti è avvenuta de facto , cioè come una questione di disposizione pratica. Le autorità ungheresi non hanno emesso alcuna decisione formale di rilevanza giuridica completa di motivi per la detenzione. Data la privazione della libertà senza alcuna decisione formale delle autorità ed esclusivamente in virtù dell’ampia interpretazione di una norma generale della legge. La detenzione dei ricorrenti non può dunque essere considerata legale ai fini dell’art. 5, co. 1 Conv. Questa violazione è stata accompagnata da quella del co. 4 dello stesso art., in quanto il rimedio amministrativo suggerito dal governo riguardava le domande di asilo dei ricorrenti piuttosto che la questione della libertà personale. Per questo motivo la Corte ha concluso che i ricorrenti non avevano a loro disposizione alcun procedimento mediante il quale la legittimità della loro detenzione avrebbe potuto essere decisa rapidamente.

CEDU 02.03.21Scarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

Stato di adottabilità del minore e violazione art. 8 CEDU (CEDU, Sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 52557/14)

La Corte osserva che, nel caso di specie, pur essendo disponibili soluzioni meno radicali, i giudici nazionali hanno dichiarato i…

anno 2015Corte EDUGiurisprudenza
31 Maggio 2019
Di
Redazione

La Cassazione sui presupposti della nomina di un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare (Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2024, n. 13612)

In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussiste un conflittoendo-familiare che, in quanto fonte di stress…

Anno 2024Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
30 Maggio 2024
Di
Redazione

La Corte Suprema del Regno Unito ritiene che l’obbligo interpretativo di cui alla sezione 3dell’Human Rights Act 1998 non consenta ai Tribunali di leggere un’eccezione alla condizione del contributo nella legge sulle Pensioni del 2014, poiché i Tribunali devono rispettare i confini tra legalità e processo politico e non sostituire il proprio punto di vista a quello del Parlamento (Supreme Court of the United Kingdom, 20 Novembre 2025, 42)

Contesto del ricorsoIl presente ricorso riguarda una richiesta di indennità di sostegno in caso di lutto (“BSP”), unaprestazione previdenziale non…

GiurisprudenzaGiurisprudenza straniera
17 Dicembre 2025
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.