La Corte Edu si pronuncia sul caso di due cittadini montenegrini picchiati, nel 2015, da membri non identificati dell’unità speciale antiterrorismo della polizia (SAU), per il sol fatto di essere stati trovati nelle vicinanze del luogo in cui si teneva una violenta protesta politica, pur non partecipandovi
attivamente. L’ufficio del procuratore dello Stato (SPO) aveva subito avviato un’indagine sul caso, che aveva portato alla condanna del comandante della SAU. Nel 2017, la Corte costituzionale aveva riscontrato una violazione degli aspetti sia sostanziali che procedurali dell’art. 3 Cedu in relazione all’indagine condotta sull’incidente in discorso. I ricorrenti avevano anche avviato procedimenti civili contro lo Stato, ricevendone un risarcimento per il danno morale per i maltrattamenti subiti. In considerazione di tali elementi, la Corte ha limitato il suo esame ai profili procedurali dell’art. 3. L’indagine condotta dalle autorità interne nel caso di specie aveva portato a chiarire alcuni fatti, in particolare, che i ricorrenti erano stati effettivamente maltrattati e feriti dagli agenti di polizia ed aveva portato all’incriminazione ed alla condanna del comandante della SAU. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che solo una parte dei fatti rilevanti fosse stata accertata e che solo alcuni dei responsabili fossero stati sanzionati, risultato di un’indagine chiaramente carente ed inefficace. Ed invero, avendo la Corte costituzionale ritenuto che tale indagine, condotta fino al momento del giudizio costituzionale, non avesse soddisfatto i requisiti dell’articolo 3, i Giudici di Strasburgo hanno esaminato quanto avvenuto dopo la decisione del giudice costituzionale del 2017. Ebbene, al riguardo si rileva che, dopo la pubblicazione delle decisioni della Corte costituzionale, vale a dire due anni dopo l’incidente, il pubblico ministero non aveva ancora interrogato nessuno degli ufficiali della SAU presenti la notte dell’incidente, né un numero congruo di testimoni e potenziali testimoni,
atti di indagine fondamentali che non erano stati eseguiti tempestivamente. Inoltre, ai sensi del diritto nazionale, i ricorrenti (in quanto parti lese) ed il loro legale avevano il diritto di assistere all’interrogatorio, tra l’altro, di testimoni, in modo da poter proporre o porre loro direttamente delle domande. Tuttavia, la possibilità di esercitare tale diritto presupponeva una corretta informazione circa il luogo e l’ora dell’interrogatorio, non garantita nel caso de quo. Sebbene il governo avesse sostenuto il carattere prematuro della domanda presentata dai ricorrenti alla Corte Edu, essendo l’indagine ancora in corso, è stato accertato che nel fascicolo relativo al caso non c’era nulla in merito
alle misure investigative adottate dopo il novembre 2017. Di qui la conclusione unanime della Corte Edu circa la perdurante inefficacia dell’indagine condotta dalle autorità montenegrine sul caso in esame.