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> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2021 > La Corte EDU sulla detenzione ingiustificata per indagini sommarie (CEDU, sez. V, sent. 21 gennaio 2021, ric. n. 58925/14 e altri)
Anno 2021Corte EDUGiurisprudenza

La Corte EDU sulla detenzione ingiustificata per indagini sommarie (CEDU, sez. V, sent. 21 gennaio 2021, ric. n. 58925/14 e altri)

Di
Redazione
Pubblicato: 9 Febbraio 2021
3 Min di lettura
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Nella causa Vorontsov e altri contro Ucraina, la Corte EDU è stata chiamata a scrutinare i ricorsi presentati da cinque cittadini ucraini, i quali hanno lamentato la violazione dell’art. 5 par. 1 e 3 della Convenzione, per ingiusta e arbitraria detenzione. Stando ai fatti riferiti, i ricorrenti – durante una manifestazione svoltasi a Kharkiv nel 2014 – avrebbero dolosamente disobbedito all’ordine della polizia di interrompere la loro condotta ritenuta di grave turbamento all’ordine pubblico. Ai medesimi veniva altresì addebitato l’uso di un linguaggio volgare e osceno nei confronti dell’autorità che, intervenuta per disperdere i manifestanti e sedare il clima di disordine, procedeva al loro arresto per illecito amministrativo (ex art. 185 cod. reati amministrativi). Sulla base di siffatti elementi, i giudici del Tribunale di Kharkiv condannavano successivamente a quindici giorni di detenzione amministrativa i ricorrenti, e ciò sulla base delle risultanze dei rapporti e dei verbali redatti dalla stessa polizia. All’esito di tale procedimento la Commissione speciale temporanea (TSC) e l’Alto Consiglio di giustizia (HCJ) avviavano un procedimento disciplinare nei confronti dei suddetti giudici, ritenendo fossero state commesse gravi irregolarità procedurali. Alla luce dell’accennato contesto fattuale e normativo la Corte EDU ha ritenuto di dover decidere con un’unica sentenza e, dopo aver dichiarato ricevibili i ricorsi, ha indagato sulla dedotta violazione dell’art. 5 CEDU. In via preliminare, i giudici di Strasburgo hanno osservato come dal quadro dei procedimenti amministrativi intercorsi non risultasse alcuna imputazione – a carico dei ricorrenti – per fatti penalmente rilevanti. Riguardo invece alla detenzione per illecito amministrativo, decisa dai giudici nazionali, la Corte ha avuto modo di rilevare come vi fossero indizi di importanti e significativi vizi procedurali ben diversi da semplici irregolarità o mancanza di garanzie procedurali (come l’assistenza legale dei ricorrenti). Più specificamente, l’anzidetta decisione giudiziaria nazionale aveva fatto leva, secondo la Corte, su argomenti fragili e vaghi non adeguatamente supportati da prove dirimenti. Difatti, i giudici del Tribunale di Kharkiv si erano basati esclusivamente sui rapporti e sulle registrazioni della polizia, senza procedere all’escussione di testi o ad un’approfondita disamina delle singole posizioni dei ricorrenti. Per tale ragione, la Corte ha concluso rilevando la violazione dell’art. 5 par. 1 della Convezione, in quanto la detenzione dei ricorrenti in relazione alla loro partecipazione effettiva o sospetta alla manifestazione è apparsa del tutto ingiustificata, ed anzi dettata da una deliberata strategia propria delle autorità di ostacolare e porre fine alle suddette proteste. In questa luce ha finanche stabilito il risarcimento del danno morale a favore dei ricorrenti.

CEDU, sez. V, sent. 21 gennaio 2021, ric. n. 58925-14 e altriScarica

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