venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La CEDU su violento attacco omofobico ed inadeguata risposta delle autorità croate (CEDU, sez. I, sent. 14 gennaio 2021, ric. n. 50231/13)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2021 > La CEDU su violento attacco omofobico ed inadeguata risposta delle autorità croate (CEDU, sez. I, sent. 14 gennaio 2021, ric. n. 50231/13)
Anno 2021Corte EDUGiurisprudenza

La CEDU su violento attacco omofobico ed inadeguata risposta delle autorità croate (CEDU, sez. I, sent. 14 gennaio 2021, ric. n. 50231/13)

Di
Redazione
Pubblicato: 26 Gennaio 2021
5 Min di lettura
Condividi

La Corte Edu si pronuncia sul caso di Pavla Sabalić, cittadina croata, che a gennaio 2010 aveva subito una violenta aggressione in una discoteca di Zagabria da parte di un uomo, M.M. La ragazza aveva rifiutato le avances di M.M., aggiungendo di essere lesbica, rivelazione che aveva scatenato la furia dell’uomo, che l’aveva picchiata e presa a calci duramente, gridando frasi omofobe molto violente. La ricorrente aveva subìto ferite multiple su tutto il corpo, che avevano reso necessario il suo ricovero in ospedale.
Ciononostante, l’aggressore era stato condannato, in un procedimento per un reato minore, per violazione della pace e dell’ordine pubblico, al pagamento di una multa di 300 kune croate (circa 40 euro (EUR). La sig.ra Sabalić, che non era stata informata di tale procedimento, ha presentato una denuncia penale contro M.M. dinanzi alla Procura dello Stato, sostenendo di essere stata vittima di un violento crimine d’odio e discriminazione. L’ufficio del procuratore di Stato ha avviato un’indagine penale, ma alla fine ha respinto la denuncia nel luglio 2011 perché M.M. era già stato perseguito e condannato nel procedimento per un reato minore, circostanza che impediva l’esercizio dell’azione penale. I tribunali nazionali hanno confermato questa decisione. La Corte Edu, adìta dalla sig.ra Sabalić, ha ribadito che gli Stati, nel corso di indagini su incidenti violenti, hanno il dovere, ai sensi della Convenzione, di adottare tutte le misure ragionevoli per accertare se la discriminazione abbia avuto un ruolo. Tale dovere include anche l’identificazione e, se del caso, la punizione adeguata dei responsabili della violenza. Tali requisiti della Convenzione non erano stati soddisfatti nel caso della ricorrente, in quanto il procedimento avviato per il reato minore contro il suo aggressore non aveva affrontato il tema se il
reato commesso configurasse un crimine d’odio e discriminazione. Inoltre, l’aggressore era stato condannato a una multa irrisoria di circa 40 euro, una somma manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dell’offesa.
Peraltro, i Giudici di Strasburgo hanno osservato che la polizia, a conoscenza fin dall’inizio del fatto che l’attacco di M.M. alla ricorrente era stato sferrato subito dopo la rivelazione del suo orientamento sessuale, pur avendo il dovere di informare subito l’ufficio del procuratore dello Stato competente, non lo aveva fatto. Nel complesso, la Corte ha ritenuto che l’aver risposto all’offesa subita dalla ricorrente ricorrendo a procedimenti per reati minori, fosse sintomatico del fatto che lo Stato non era impegnato, in base alla Convenzione, a contrastare efficacemente la violenza omofoba; anzi, quella debole risposta aveva alimentato un senso di impunità rispetto a violenti crimini ispirati dall’odio. La Corte, pur prendendo atto della posizione delle autorità nazionali, secondo cui la condanna finale di M.M. nel procedimento per reato minore aveva creato un impedimento formale all’azione penale, ha rilevato che tale situazione era stata determinata dalle stesse autorità nazionali. Peraltro, è stato ribadito che il principio della certezza del diritto in materia penale non è assoluto: l’articolo 4 § 2 del
Protocollo n. 7 (diritto a non essere processato o punito due volte) della Convenzione espressamente consente agli Stati contraenti di riaprire un caso a scapito di un imputato nel caso in cui, tra le altre cose, sia stato rilevato un difetto fondamentale nel procedimento, circostanza inverata nel caso di specie, secondo la Corte. In definitiva, i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che, avviando i procedimenti inefficaci per reati minori e interrompendo erroneamente il procedimento penale per motivi formali, le autorità nazionali, non avevano rispettato adeguatamente ed efficacemente il loro obbligo procedurale ai sensi dell’art.3 in combinato disposto con l’art. 14 della Convenzione.

CEDU, sez. I, sent. 14 gennaio 2021, ric. n. 50231-13Scarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

Qualità dell’aria e riparto di competenza Stato-Regioni sui criteri di recepimento della direttiva UE in materia (Corte costituzionale, sent. 6 maggio 2026, n. 145)

Con la sentenza in oggetto, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Lombardia,…

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
1 Ottobre 2026
Di
Redazione

Legittimo il diniego di accesso ai documenti preparatori ad un servizio giornalistico, che conterrebbero informazioni false ed errate in relazione alla tutela dell’onore dell’istante se non è spiegato il nesso di strumentalità tra l’accesso e la lesione dell’onore (Consiglio di Stato., sez. VI, sent. 11 aprile 2022, n. 2655)

E’ legittimo il diniego di accesso alla documentazione propedeutica ad un servizio giornalistico, che conterrebbe informazioni false ed errate in…

Anno 2022GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
19 Aprile 2022
Di
Redazione

Proporzionalità tra fatto provocatorio e reazione (Cass. pen., Sez. I, 23 maggio – 3 novembre 2023, n. 44187)

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62, co. 1, n. 2 c.p., si richiede…

Anno 2023Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
30 Novembre 2023
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.