venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La CEDU su diritto di visita di una nonna alla nipote Rom (CEDU, sez. I, sent. 14 gennaio 2021, ric. n. 21052/18)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2021 > La CEDU su diritto di visita di una nonna alla nipote Rom (CEDU, sez. I, sent. 14 gennaio 2021, ric. n. 21052/18)
Anno 2021Corte EDUGiurisprudenza

La CEDU su diritto di visita di una nonna alla nipote Rom (CEDU, sez. I, sent. 14 gennaio 2021, ric. n. 21052/18)

Di
Redazione
Pubblicato: 26 Gennaio 2021
6 Min di lettura
Condividi

La Corte Edu si pronuncia sul caso della sig.ra Terna, una cittadina italiana, sposata con S.T., appartenente al gruppo etnico Rom. Tra il 2008 e il 2014 la sig.ra Terna e suo marito sono stati condannati a diverse pene detentive per traffico di droga e tratta di esseri umani. Nel frattempo, nel novembre 2010 una delle figlie di S.T. dava alla luce una bambina, subito affidata alla sig.ra Terna, per impossibilità della madre di prendersene cura. A seguito dell’arresto della sig.ra Terna nel 2014 e durante la sua prigionia, la bambina veniva affidata alla sorella della sig.ra Terna. Nel marzo 2016 il tribunale disponeva l’affidamento della minore al Comune di Milano e
confermava il collocamento presso la sig.ra Terna, avendo ritenuto che i genitori della bambina dovessero essere privati della responsabilità genitoriale. Conseguentemente, il fascicolo veniva trasmesso al giudice tutelare per il monitoraggio della situazione della famiglia; il giudice tutelare nominava un perito per effettuare una valutazione della situazione della famiglia e poco dopo veniva nominato un tutore per la bambina. Dopo tre mesi di indagini e diversi colloqui, il perito presentava la sua relazione, in cui osservava, tra l’altro, che la sig.ra Terna non aveva competenze
genitoriali, era disoccupata e si trovava in una situazione finanziaria estremamente difficile. Una negativa valutazione veniva data alla circostanza che la bambina stesse crescendo in una famiglia in
cui diversi membri avevano precedenti penali. Di qui il suggerimento da parte del perito, di collocare la minore in una famiglia affidataria e/o in una casa per bambini, garantendo il continuo contatto con la Sig.ra Terna. Il tutore della bambina, invece, aveva espresso dubbi sull’opportunità
di mantenere tali contatti, temendo un possibile rapimento della bambina da parte della sua famiglia Rom. Ad ottobre 2016 il tribunale aveva disposto che la bambina venisse collocata in una casa-famiglia. Da quel momento la sig.ra Terna aveva costantemente rivolto istanze al tribunale chiedendo di
organizzare incontri, ma, nonostante le decisioni favorevoli del tribunale, non aveva mai potuto esercitare il suo diritto di visita. Successivamente, nel febbraio 2017, momento sino al quale non si era mai tenuto alcun incontro, il tribunale aveva accolto la richiesta del tutore di sospendere tutti i
tentativi di organizzarne, fino al completamento della relazione del perito, relazione finalizzata nel giugno 2017. Successivamente la dott.ssa Terna aveva presentato altre due istanze al tribunale, questa volta entrambe respinte. La bambina, infine, era stata data in adozione ed il diritto di visita
della sig.ra Terna era stato sospeso. La Corte Edu, adìta dalla sig.ra Terna (invocando l’art.8 Cedu, per aver la stessa esercitato da sempre il ruolo di madre di fatto della bambina) ha, ovviamente, riconosciuto che nel caso di specie le autorità si erano trovate di fronte ad una situazione molto difficile, soprattutto a causa del rischio di sequestro di persona addotto dal tutore e della difficoltà da ciò derivanti per l’organizzazione pratica delle visite. Tuttavia, ha notato che in due occasioni il tribunale aveva ordinato ai servizi sociali di organizzare incontri in modo tale da mantenere segreto il luogo in cui si trovava la casa-famiglia in questione, ordine mai rispettato dai servizi sociali. Le autorità non avevano, quindi, dimostrato la dovuta diligenza in questo caso, non intraprendendo, in nessuna fase, le azioni che ci si poteva ragionevolmente aspettare da ciascuna di esse: in particolare, i servizi sociali non avevano fatto nulla per garantire la corretta attuazione del diritto di visita della Sig.ra Terna, ma nemmeno i tribunali nazionali avevano adottato misure per rendere effettivi i contatti tra la sig.ra Terna e la bambina e, successivamente, per un certo periodo, avevano “tollerato” l’incapacità della ricorrente di farle visita. Pur apparendo gli strumenti legali previsti dalla legge italiana adeguati a consentire allo Stato di far
onorare i propri obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione, le autorità avevano per un certo periodo consentito la determinazione di una situazione di fatto in violazione delle decisioni
dei tribunali, ignorando gli effetti a lungo termine che avrebbero potuto derivare dalla separazione permanente della bambina dal suo principale riferimento affettivo, vale a dire la signora Terna. Alla luce di tali considerazioni e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in tali questioni, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non avessero messo in campo sforzi adeguati e sufficienti per garantire il rispetto dei diritti di visita della Sig.ra Terna, violando il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare. Di qui la conclusione dell’avvenuta violazione dell’articolo 8 della Convenzione (non anche
dell’art.14, avendo la Corte escluso che le decisioni dei tribunali fossero fondate sull’origine etnica della famiglia e della bambina).

CEDU, sez. I, sent. 14 gennaio 2021, ric. n. 21052-18Scarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

L’accordo patrimoniale tra ex conviventi può essere risolto per inadempimento (Cassazione Civile, ord. 20 gennaio 2025 mese, n. 1324)

In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all' art. 337…

Anno 2025Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
31 Gennaio 2025
Di
Redazione

La tortura come reato eventualmente abituale (Cass. pen., Sez. IV, 21 ottobre 2021 – 31 gennaio 2022, n. 3284)

Il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente,…

Anno 2022Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
19 Maggio 2022
Di
Redazione

La Corte ribadisce che per la legge di conversione valgono gli stessi limiti di omogeneità previsti per il decreto-legge (Corte costituzionale, sent. 11 dicembre 2023, n. 215)

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse…

Anno 2023Corte costituzionaleGiurisprudenza
26 Gennaio 2024
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.