Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari a tre metri quadrati, occorre avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, da questa, detrarre gli arredi tendenzialmente fissi al suolo. Pertanto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, ex art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma la forma e struttura a castello, e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili (come sgabelli o tavolini).
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