mercoledì, Set 16, 2026
Eventi
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità
PRESENTAZIONE DELLA COLLANA «DIRITTI E INCLUSIONE»
Sovranità condivisa e potestà punitiva

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La Corte EDU sull’espulsione di stranieri per motivi di sicurezza nazionale (CEDU, Grande Camera, sent. 15 ottobre 2020, ric. n. 80982/12)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > anno 2020 > La Corte EDU sull’espulsione di stranieri per motivi di sicurezza nazionale (CEDU, Grande Camera, sent. 15 ottobre 2020, ric. n. 80982/12)
anno 2020Corte EDUGiurisprudenza

La Corte EDU sull’espulsione di stranieri per motivi di sicurezza nazionale (CEDU, Grande Camera, sent. 15 ottobre 2020, ric. n. 80982/12)

Di
Redazione
Pubblicato: 28 Ottobre 2020
5 Min di lettura
Condividi

La decisione ha avuto origine dal ricorso presentato alla CorteEDU da due cittadini pakistani, il sig. Adeel Muhammad e il sig. Ramzan Muhammad, contro lo Stato della Romania. I ricorrenti lamentavano di essere stati deportati dalla Romania in Pakistan, in violazione dei loro diritti ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 7 CEDU. Adeel Muhammad e Ramzan Muhammad erano entrati in Romania rispettivamente nel 2012 e nel 2009, entrambi con un visto per studenti per soggiorni di lunga durata. Con una nota del 4 dicembre 2012, il Servizio Romeno (Serviciul român de informaţii – “SRI”) chiedeva al pubblico ministero di valutare la posizione dei due studenti al fine di stabilire se fossero da considerarsi “persone indesiderabili” e, quindi, soggette ad espulsione ai sensi della disciplina nazionale. A corredo di simile richiesta venivano allegati documenti classificati “segreti” dai quali emergevano serie indicazioni circa l’intenzione dei ricorrenti di impegnarsi in attività in grado di mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Il caso – deciso in prima battuta dalla Corte d’appello – si concludeva con l’accoglimento del ricorso e la relativa dichiarazione dei ricorrenti come “indesiderabili” per motivi di sicurezza nazionale per un periodo di quindici anni. Contro questa decisione veniva sollevato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione la quale, però, confermava la decisione della Corte d’Appello. Il caso arrivava alla CorteEDU e, in virtù dell’articolo 1 § 1 del Protocollo n. 7 e dell’articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti lamentavano di non aver ricevuto sufficienti garanzie procedurali e quindi di non essere stati messi nella condizione di difendersi efficacemente nei rispettivi procedimenti. Più specificamente, affermavano di non essere stati informati delle effettive accuse contro di loro e di non aver avuto accesso ai documenti in quanto “segreti”. Dal canto suo, il governo rumeno ribadiva la priorità della prevenzione e della lotta al terrorismo e che, per conseguenza, le misure disposte rispondevano fondatamente a tale finalità. Riguardo poi all’obbligo di informare gli stranieri delle accuse contro di loro, venivano in gioco diversi interessi: da un lato, quello di fornire informazioni sufficienti per consentire loro di difendersi e, dall’altro, quello di rispettare le disposizioni di legge in materia di riservatezza delle informazioni classificate come “segrete”. In primo luogo, la Corte nel decidere il ricorso ha ribadito l’ambito di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 7 il quale si applica solo agli stranieri che sono “legalmente residenti” nel territorio di uno Stato che ha ratificato questo Protocollo. Nel caso di specie, i ricorrenti arrivati in Romania per continuare i loro studi universitari e titolari di visti per soggiorni di lunga durata erano da considerarsi “legalmente residenti” in Romania quando è stato avviato il procedimento di espulsione nei loro confronti. Di conseguenza, l’articolo 1 del Protocollo n. 7 è ratione materiae applicabile nel caso di specie. In secondo luogo, e dopo ampia ricostruzione del quadro giuridico di riferimento, i giudici di Strasburgo si sono preoccupati di verificare se le limitazioni procedurali adottate fossero proporzionate rispetto al fine della tutela della sicurezza nazionale. In particolare hanno rilevato che l’articolo 1 § 1 del Protocollo n. 7 richiede in linea di principio che gli stranieri interessati siano informati degli elementi di fatto rilevanti che hanno indotto le autorità nazionali competenti a ritenere che rappresentino una minaccia per la sicurezza nazionale e che fosse dato loro accesso al contenuto dei documenti e delle informazioni nel fascicolo su cui le autorità si sono basate per decidere sulla loro espulsione. All’esito di un rigoroso controllo, la CorteEDU ha ritenuto che i fattori di controbilanciamento posti in essere dai giudici nazionali abbiano significativamente limitato i diritti procedurali dei ricorrenti, avendo ricevuto questi ultimi informazioni molto generali sulla caratterizzazione giuridica delle accuse contro di loro. E sulla base di simili considerazioni la Corte ha dichiarato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione.

CEDU, Caso Muhammad c. RomaniaScarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà

Mercoledì 27 maggio 2026, ore 15.00 - Aula Magna “A. Clementi”, Edificio “E. Pontieri”, Università…

26 Maggio 2026

L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

10 giugno 2026 - Università di Padova, Sala "Livio Paladin", Palazzo Moroni

7 Maggio 2026

GIURISPRUDENZA

È incostituzionale l’esclusione del vincolo paesaggistico nella realizzazione di impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico (Corte costituzionale, sent. 6 luglio 2026, n. 121)

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La CEDU sull’effettività delle indagini su episodi di violenza motivati da pregiudizio religioso (CEDU, sez. V, sent. 9 luglio 2026, ric. n. 31582/20)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di ripetibilità dei versamenti di denaro sul conto corrente del “convivente” more uxorio (Cassazione Civile, ord. 26 giugno 2026, n. 21881)

Anno 2026Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
16 Luglio 2026

ARTICOLI CORRELATI

É incostituzionale la disposizione legislativa che, eludendo la riserva di legge rinforzata ex art. 32, co. 2, Cost., conferisce alla sanità militare il potere di imporre al proprio personale una profilassi vaccinale senza indicazione delle patologie che essa intende contrastare (Corte cost., sent. 12 gennaio – 20 febbraio 2023, n. 25)

Con sentenza n. 25 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 32, co. 2, Cost.,…

Anno 2023Corte costituzionaleGiurisprudenza
2 Marzo 2023
Di
Redazione

In tema di nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute: l’utilizzo del criterio del “più probabile che non”(Cassazione Civile, Sez. Lav., ord. 25 settembre 2023, n. 27274)

In tema di nesso causale applicato all'indennizzo di previsto dalla l. n. 210/92, la sussistenza delnesso causale tra la somministrazione…

Anno 2023Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
4 Ottobre 2023
Di
Redazione

Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (AGIA, Report delle visite nelle strutture di accoglienza SAI 2022, luglio 2023)

L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha di recente pubblicato le “Risultanze delle visitenelle strutture di accoglienza SAI per minori…

anno 2023Autorità amministrative indipendentiGiurisprudenza
4 Ottobre 2023
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.