La Corte Edu si pronuncia sul caso di un giudice, gravemente ferito in un incidente d’auto nel 2004, che aveva adito i Giudici di Strasburgo lamentando l’inefficacia e le lungaggini dell’indagine condotta dalle autorità interne, che gli avrebbero impedito di ottenere una decisione sulla sua domanda giudiziale.
Le denunce del sig. Tănase erano duplici, riguardando, da un lato, lo svolgimento dell’indagine penale e, dall’altra, il suo trattamento da parte delle autorità coinvolte nell’indagine stessa. Sebbene il ricorrente avesse invocato la violazione dell’Art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), 6 (diritto ad un processo equo) and 13 (diritto ad un rimedio effettivo), la Corte ha ritenuto opportuno esaminare il caso anche ai sensi dell’articolo 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare): in virtù del principio jura novit curia, infatti, la Corte non è
vincolata dai motivi giuridici addotti dal ricorrente ai sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli ed ha il potere di decidere sulla caratterizzazione in diritto da dare ai fatti di una domanda giudiziale, esaminandola alla luce di parametri anche diversi da quelli invocati dal ricorrente.
I Giudici di Strasburgo, così, con 13 voti favorevoli e 4 contrari, hanno escluso la violazione dell’articolo 2, in quanto l’indagine relativa era stata accurata, aveva prodotto un gran numero di prove sulle cause dell’incidente stesso; inoltre, il ricorrente aveva avuto accesso al fascicolo ed era stato in grado di utilizzare pienamente i rimedi a sua disposizione in base al diritto interno per contestare le decisioni delle autorità e chiedere ulteriori prove. Parimenti, con 16 voti a uno, è stata esclusa la violazione dell’articolo 6 §.