La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione. Difatti la questione prospettata, prevedendo l’addizione dell’obbligo di tenere in considerazione l’incidenza dei fattori indicati sulla capacità di spesa del nucleo familiare, rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso del patrocinio a spese dello Stato è riservata alla competenza del legislatore. I Giudici, tuttavia, hanno comunque sottolineato l’esigenza di un intervento normativo volto a sanare l’evidente inadeguatezza dell’attuale disciplina, dando la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livello reddituale richiesto per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Post correlati
Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)
11 Settembre 2024
Alle Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità della pensione di reversibilità per il partner già convivente e per il figlio della coppia omogenitoriale(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2024, n. 22992)
11 Settembre 2024
La diffusione dell’immagine del minore è illecita senza il consenso dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018)
11 Settembre 2024
Risarcimento del danno da malformazioni fetali e probabilità statistiche d’errore medico (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2024, n. 22996)
11 Settembre 2024
La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)
11 Settembre 2024